Nessuna contestazione al transfer pricing interno.

La Corte di Cassazione con Ordinanza 8176 del 24 marzo 2021, ha sancito che il criterio del valore normale, di cui all’art. 9 comma 3 del DPR 917/86, non può essere utilizzato per determinare i ricavi derivanti da cessioni di beni avvenuti tra società del medesimo gruppo, aventi tutte sede in Italia. Quel criterio infatti è dettato dalla legge solo per le cessioni tra una società nazionale ed una estera, inoltre il suddetto criterio, facendo riferimento ai listini del cedente ed agli sconti d’uso, presuppone che la cessione sia avvenuta in regime di libera concorrenza verso soggetti estranei al gruppo del cedente.